Sì alla legittima difesa contro ladri e rapinatori. Si firma in Comune...

Sì alla legittima difesa contro ladri e rapinatori. Si firma in Comune proposta di legge dell’Idv

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Difendere la propria casa e la famiglia deve essere un diritto che va al di là della legittima difesa. E’ questo il punto di partenza della proposta di legge di iniziativa popolare che l’Italia dei Valori vuole portare all’attenzione del parlamento sotto il titolo “Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima”.

Ma per farlo, occorre che la proposta sia firmata dai cittadini elettori e per farlo bisogna recarsi negli uffici comunali per sottoscrivere il relativo modulo. Dal 4 aprile e fino alla metà di maggio, dunque, ogni elettore potrà contribuire con la propria firma al raggiungimento del quorum necessario (50.000 firme) per portare la proposta all’attenzione di Camera e Senato.

“Recenti fatti di cronaca hanno messo in evidenza l’esistenza di criminali sempre più spietati e spericolati che si introducono nelle altrui abitazioni o altri luoghi di privata dimora, compresi quelli ove viene esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale – si legge nella relazione dell’Idv -. Questa criminalità, per lo più volta a commettere delitti di rapina o di furto, pone costantemente a repentaglio l’altrui e la propria incolumità, talora determinando legittime reazioni a difesa delle persone e dei beni. Siffatta criminalità, sempre più pericolosa e in continua crescita, da luogo ormai ad una situazione che genera fortissimo allarme sociale e fa lievitare la richiesta di rassicurazione. Mentre si auspica vivamente il rafforzamento delle misure collettive e individuali di protezione, anche attraverso il potenziamento delle forze di polizia e dell’intelligence trattandosi per lo più di bande e associazioni criminali, è ormai ineludibile ed urgente intervenire legislativamente nel senso di punire più severamente la violazione del domicilio col raddoppio delle pene (articolo 1, lettere a) e c)), escludendosi altresì qualsiasi responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nelle sfere di privata dimora, e di accrescere la possibilità di difesa legittima senza incorrere nell’eccesso colposo (articolo 1, lettera d)), mentre il delitto sarà sempre punibile d’ufficio quando funzionale al compimento di altri delitti perseguibili d’ufficio, come la rapina o il furto. Siffatto ampliamento legislativo della tutela, volto anche ad evitare il rischio di alimentare la cultura dello “sceriffo fai da te” cavalcata da forze politiche estremiste nei toni, ma improduttive nelle soluzioni – continua la relazione – vuole invece costituire un più forte deterrente verso la categoria di criminali dediti a furti e rapine nei luoghi di privata dimora, i quali così sapranno di non poter più beneficiare di scappatoie giuridiche e di non poter più volgere a proprio profitto norme dettate a tutela di persone per bene, quale la risarcibilità del danno. Chi si introdurrà nei privati domicili saprà, dunque, di pagare più severamente e di non potersi trasformare da aggressore in vittima chiedendo il risarcimento di danni: “imputet sibi” ogni possibile conseguenza del proprio iniziale agire criminale (articolo 1).Per le stesse ragioni chi difende l’incolumità o i beni propri o altrui all’interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa (articolo 2)”.

La proposta di legge, molto semplicemente, è composta da due soli articoli. Il primo modifica l’articolo 614 del codice penale, per aumentare le pene a carico dei criminali, fino a raddoppiarle, e per rendere impossibile a questi ultimi chiedere qualsiasi tipo di risarcimento danni per gli effetti provocati dalla reazione delle vittime.

Ancora più semplice l’articolo 2 della proposta di legge, che mira a modificare l’articolo 55 del codice penale, con l’aggiunta del paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.

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