Contribuente ricorre al Tar, condannata Equitalia

Contribuente ricorre al Tar, condannata Equitalia

1241
0
CONDIVIDI

Equitalia è stata condannata per non aver consentito l’accesso agli atti richiesto da un contribuente parmense, al quale erano state notificate delle cartelle di pagamento. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi dalla sezione di Parma del Tribunale amministrativo regionale. L’uomo che si è rivolto alla giustizia amministrativa nel novembre dello scorso anno aveva richiesto la “copia conforme all’originale del ruolo nominativo” e la “copia conforme all’originale delle cartelle di pagamento relative al proprio ruolo”, ma stando a quanto si legge nella sentenza dei giudici di Piazzale Santafiora, l’agenzia di riscossione non gli ha nemmeno risposto, quindi di fronte al “silenzio rigetto” della sua domanda ha fatto ricorso al Tar.

Equitalia non si è costituita in giudizio, mentre il contribuente era assistito dall’avvocato Simone Marotta. Si legge nella sentenza: “(…) l’obbligo di ostensione delle cartelle è stata reiteratamente affermata dalla giurisprudenza” e che “Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”. In particolare, scrivono i magistrati Sergio Conti (presidente) Anna Maria Verlengia (consigliere) e Marco Poppi (estensore): “L’Ente intimato dovrà quindi esibire la documentazione richiesta con l’istanza di accesso e, segnatamente, le copie fedelmente riproduttive dei documenti originari, ove ancora esistenti e detenuti.In mancanza dovrà dare conto, a mezzo di propria certificazione (e non del difensore), delle ragioni per cui non è possibile depositare la copia conforme all’originale delle cartelle richieste. Se detta documentazione invece non fosse più esistente, il concessionario l’attesterà in un apposito atto, chiarendo dove essa possa essere reperita, e/o in che occasione sia andata distrutta, mentre nella ipotesi che essa fosse stata già trasmessa ad altra amministrazione, provvederà a “girare” la richiesta di accesso alla Amministrazione che la detiene” . Equitalia dovrà pagare anche le spese di giudizio sostenute dal ricorrente.

Salvatore Pizzo

Nessun commetno

Lascia una risposta: