Nuovi Consumatori: “Marani deve dimettersi”. La replica del Comune: tutto secondo la...

Nuovi Consumatori: “Marani deve dimettersi”. La replica del Comune: tutto secondo la legge

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Ass-Marani-610x400Filippo Greci l’anima del Movimento Nuovi Consumatori non le manda certo a dire ed in un’accesa conferenza stampa ha tuonato “L’assessore allo sport Marani deve dimettersi”.

Secondo MNC, Marani non ha provveduto a correggere l’irregolarità  nella procedura di assegnazione alla società degli impianti sportivi, che dovrebbe essere elettronica e non cartacea in base alle disposizioni dell’Autorità anticorruzione.

I campi sportivi,  non essendo regolari in materia di contratti di assegnazione sarebbero di conseguenza non coperti dalle assicurazioni per la responsabilità civile. Un fatto di mancanza di regolare protocollo che avrebbe ricadute sulla sicurezza degli impianti stessi.

Sul tema, Greci ha annunciato anche un esposto denuncia. “Il Comune aveva revocato a Parma infrastrutture la gestione diretta e Marani aveva risposto: ‘stiamo provvedendo'”. Marani – ricorda il Mnc – a ottobre aveva dichiarato che sarebbe stato messo tutto a norma. Intanto Mnc ha fatto denuncia alla polizia municipale invitandoli a tutte le verifiche del caso.

Dal municipio, affidata a una breve nota, non si fa attendere la replica.

“Tutti i contratti di convenzione degli impianti sportivi, stipulati con le rispettive società dal Comune di Parma, sono comprensivi di polizza assicurativa, inoltre la polizza di responsabilità civile verso terzi stipulata dal Comune assicura i rischi derivanti da attività istituzionali eseguita tramite soggetti terzi – si legge nel comunicato -. Per quanto riguarda la problematica sollevata circa l’utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione delle convenzioni stesse  si fa presente che la procedura di affidamento della gestione degli impianti è stata svolta in applicazione  e in conformità a quanto previsto dalla normative nazionali e regionali in materia oltre che dal vigente regolamento comunale che specificatamente disciplinano tali affidamenti. Ne consegue – conclude la note del municipio – che in tale ambito normativo la firma digitale non sia dovuta in quanto non ricadente nella disciplina prevista dal codice dei contratti (dlgs 163/2006 s.m.i.)”.

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